A tutta la EffectUs Family speriamo di trovarvi in salute in questo momento di difficoltà, segue un comunicato abbastanza chiaro con una guida semplificata per procedere alla richiesta del sostegno economico per i lavoratori dello spettacolo.
CONSIGLIAMO tutti di iscriversi alla mailing list di
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poiché inviano aggiornamenti repentini sullo stato delle azioni possibili per i lavoratori della nostra categoria
Per chi non ne fosse a conoscenza segue il LINK CIRCOLARE INPS che dichiara:
L’AMMISSIBILITA’ DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ALLA RICHIESTA DELL’INDENNITA’ DEI
600€ per il mese di marzo:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
ESTRATTO DEL TESTO:
punto 5. Indennità lavoratori dello spettacolo
L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge in esame prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
Possono accedere alla prestazione di cui al citato articolo 38, comma 1, i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 38 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tali attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
COME SVOLGERE LA PROCEDURA INPS
La procedura spiegata da un commercialista in allegato gli screenshoot della pratica svolta
Per fare la domanda è necessario accedere con il proprio PIN, oppure rivolgersi ad un patronato, visto che siamo anche noi in grado di poterle inviare per il cittadino con la nostra procedura.
I dati che chiede il sito sono:
CODICE FISCALE
NUMERO TELEFONO
EMAIL
CODICE IBAN
Dopo aver inserito email e telefono fa inserire la tipologia di richiesta che viene fatta a seconda della tipologia di lavoro, con due menù a tendina che servono per selezionare le varie casistiche previste dalla legge.
Poi si inserisce l’Iban e si procede all’invio.
Di seguito il meraviglioso riassunto procedurale realizzato dall’Associazione per il Teatro Italiano su come accedere al sostegno economico per i lavoratori dello Spettacolo. Riguardo la domanda NASPI
– link per vedere un video esplicativo sulla NASPI
– integrazione Naspi per i lavoratori subordinati: come si presenta la domanda per l’indennità e la proroga fino a 128 giorni dalla fine del rapporto di lavoro
Link per vedere un video esplicativo sulla NASPI:
Domanda Naspi: quando si presenta
Quando presentare la domanda di NASpI? Entro quanto tempo dalla perdita del lavoro si può richiedere la Disoccupazione? Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione Naspi 2020 è necessario presentare la domanda, a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A seconda di quando viene presentata la domanda l’importo decorre da un termine differente:
• dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
• dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
• nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
• dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge;
• in caso di licenziamento per giusta causa la Naspi parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.
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Domanda di NASPI e Coronavirus
Con Messaggio n. 1286 l’INPS fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga delle scadenze di presentazione delle domande di NASpI.
Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che danno luogo alla NASpi avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni; si amplia quindi il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Per le domande presentate oltre i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal sessantottesimo giorno dalla data di cessazione.
Per ulteriori approfondimenti segue il Messaggio INPS 1286/2020 in oggetto del 20-03-2020
-Come presentare la domanda di Naspi
La disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite i consueti canali telematici:
• tramite servizi online per il cittadino inps con accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo;
• con l’ausilio di un patronato;
• tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto;
-Come fare domanda di disoccupazione NASpI online
Il metodo più semplice ed economico è sicuramente quello di fare domanda di disoccupazione online con il proprio PIN personale sul sito dell’Istituto. E’ il modo più economico in quanto bensì la domanda via patronato è gratuita in sede di presentazione, ai pagamenti sarà applicata una trattenuta mensile che servirà a pagare il patronato stesso. Anche il metodo tramite contact center è gratis, ma forse un tantino più complicato della domanda online.
-Domanda Naspi Precompilata
Ulteriore recente novità sulla disoccupazione riguarda la domanda. Infatti in via sperimentale molti contribuenti troveranno la domanda di NASpI precompilata dall’INPS nella propria area riservata. Presto il servizio sarà accessibile a tutti tramite l’accesso all’area riservata al cittadino sul portale tramite accesso con PIN personale o SPID.
-Modello SR163
In ogni caso durante la richiesta della NASpI bisogna ricordare di compilare e inviare all’INPS il modello SR163. Il modulo INPS SR163 serve a documentare chi è il titolare del conto corrente sul quale avverrano i pagamenti NASpI. Questo modello può essere inviato online durante la domanda di Naspi telematica, oppure in forma cartacea direttamente allo sportello territoriale INPS di competenza.
-NASpI: quando arrivano i soldi
Sicuramente è una delle domande più frequenti sulla Naspi è quando arrivano i soldi? Ovviamente è fra i dubbi più frequenti, visto che chi si trova in disoccupazione ha necessità di ricevere i pagamenti nel minor tempo possibile.
Purtroppo per questa domanda non esiste una risposta certa, cioè non c’è un vero e proprio calendario dei pagamenti NASpI INPS 2020. Infatti la data dipende per prima cosa da quando è stata presentata la domanda. Poi i tempi di pagamento variano da sede a sede, dai tempi di lavorazione delle domande e da tanti altri fattori. Partiamo comunque dal principio che bisogna attendere almeno un mese dalla domanda per il primo pagamento. Sempre che si siano seguiti alla lettera tutti i passi previsti dalla normativa.
In ogni caso la novità illustrata sopra relativa alle rate di disoccupazione già calcolate sul sito, probabilmente permetterà di visualizzare anche il calendario dei pagamenti Naspi aggiornato con le date dei pagamenti della disoccupazione.
-DID Online
Una volta presentata la richiesta all’INPS e firmata la dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l’impiego, questi dati vengono trasmessi all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL. Tuttavia rimane confermato che i disoccupati che accedono alla NASpI o che beneficiano di una prestazione a sostegno al reddito non devono fare la DID online, in quanto la domanda di NASpI equivale a fare anche questa dichiarazione.
-Sospensione, riduzione, decadenza dalla Naspi
Il D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha introdotto misure atte a rafforzare i meccanismi di condizionalità ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.
Per questo motivo l’inosservanza degli obblighi del disoccupato portano ad alcune sanzioni che possono essere la completa o parziale decurtazione della NASPI, la sospensione o la decadenza dell’integrazione salariale.
La decadenza si ha quando il percettore della NASpI perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento. In secondo luogo si perde nelle situazioni in cui non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio. Oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio. Infine se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.
Riduzione e/o sospensione
Vi sono invece situazioni in cui la prestazione viene sospesa oppure ridotta. La sospensione opera nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, per tale periodo l’indennità NASPI è sospesa riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante.
Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.
I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.
Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.